Ordinanza 137/1973 (ECLI:IT:COST:1973:137)
Massima numero 6837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6838
Titolo
ORD. 137/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSO ACCERTAMENTO DI ESSENZIALI ELEMENTI DI FATTO AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 18 DICEMBRE 1952, N. 3178 - TERRENI STERILI - SUSCETTIBILITA' DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA - ACCERTAMENTO RICHIESTO AL GIUDICE A QUO.
ORD. 137/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSO ACCERTAMENTO DI ESSENZIALI ELEMENTI DI FATTO AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 18 DICEMBRE 1952, N. 3178 - TERRENI STERILI - SUSCETTIBILITA' DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA - ACCERTAMENTO RICHIESTO AL GIUDICE A QUO.
Testo
Se l'ordinanza di rimessione omette di accertare essenziali elementi di fatto ai fini della risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo per l'acquisizione di tali elementi. (Nella specie, il giudice a quo aveva impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952 n. 3178 sotto il profilo che esso aveva provveduto alla "espropriazione di terreni sterili, in contrasto con le leggi di delega 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841". La Corte, dopo aver rilevato che anche gli incolti sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a fini agrari, possono essere espropriati e che la valutazione effettuata dal legislatore puo' essere sindacata nel giudizio di legittimita' costituzionale solo se in essa si riscontrino elementi di assoluta irrazionalita' od arbitrarieta', ha ritenuto che fosse necessario conoscere, mediante opportune indagini di carattere tecnico, se i terreni sterili in questione fossero suscettibili, anche per la loro ubicazione nel complesso dei beni espropriati, di trasformazione fondiaria o, comunque, di utilizzazione agraria).
Se l'ordinanza di rimessione omette di accertare essenziali elementi di fatto ai fini della risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo per l'acquisizione di tali elementi. (Nella specie, il giudice a quo aveva impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952 n. 3178 sotto il profilo che esso aveva provveduto alla "espropriazione di terreni sterili, in contrasto con le leggi di delega 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841". La Corte, dopo aver rilevato che anche gli incolti sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a fini agrari, possono essere espropriati e che la valutazione effettuata dal legislatore puo' essere sindacata nel giudizio di legittimita' costituzionale solo se in essa si riscontrino elementi di assoluta irrazionalita' od arbitrarieta', ha ritenuto che fosse necessario conoscere, mediante opportune indagini di carattere tecnico, se i terreni sterili in questione fossero suscettibili, anche per la loro ubicazione nel complesso dei beni espropriati, di trasformazione fondiaria o, comunque, di utilizzazione agraria).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 12/05/1950
n. 230
art. 0
legge 21/10/1950
n. 841
art. 0