Ordinanza 138/1973 (ECLI:IT:COST:1973:138)
Massima numero 6839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 138/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPUGNATIVA DI DISPOSIZIONE DI LEGGE, CHE SI DUBITA CONTENGA LA NORMA SU CUI VERTE LA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE: FALSA DICHIARAZIONE DELL'IMPUTATO SUI PROPRI PRECEDENTI PENALI (CODICE PENALE, ART. 495, SECONDO CAPOVERSO, N. 2; R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 25).

Testo
Se con l'ordinanza di rimessione sia stata impugnata una disposizione di legge che appare dubbio contenga la norma su cui verte la dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo perche' li riesamini sotto il profilo della rilevanza e precisi l'oggetto del giudizio. (Nella specie il giudice a quo ha impugnato l'art. 495, secondo capoverso, n. 2, c.p. "nella parte in cui considera reato le false dichiarazioni sui propri precedenti penali di chi sia imputato in un procedimento penale", laddove l'invito rivolto dal giudice all'imputato su se egli sia stato "sottoposto ad altri procedimenti penali" e se abbia "riportato condanne nello Stato o all'estero" e' previsto nell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente "disposizioni di attuazione del codice di procedura penale").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte