Ordinanza 139/1973 (ECLI:IT:COST:1973:139)
Massima numero 6840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 139/73. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE - D.P.R. 8 AGOSTO 1955, N. 666, ART. 3 (NORME DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517) - DECRETO DI IRREPERIBILITA' EMESSO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CESSAZIONE DI EFFICACIA SOLO CON LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO E NON CON LA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA (ANCHE DELLA QUESTIONE RELATIVA AGLI ARTT. 170, 199, PRIMO E TERZO COMMA, E 576, SECONDO COMMA, DEL CODICE PROCEDURA PENALE, RICHIAMATO DALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA).
ORD. 139/73. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE - D.P.R. 8 AGOSTO 1955, N. 666, ART. 3 (NORME DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517) - DECRETO DI IRREPERIBILITA' EMESSO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CESSAZIONE DI EFFICACIA SOLO CON LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO E NON CON LA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA (ANCHE DELLA QUESTIONE RELATIVA AGLI ARTT. 170, 199, PRIMO E TERZO COMMA, E 576, SECONDO COMMA, DEL CODICE PROCEDURA PENALE, RICHIAMATO DALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA).
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell'11 marzo 1971, nonche' degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, del codice di procedura penale, richiamati in via meramente complementare e non quale oggetto di autonoma denunzia, in riferimento al suddetto art. 3.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell'11 marzo 1971, nonche' degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, del codice di procedura penale, richiamati in via meramente complementare e non quale oggetto di autonoma denunzia, in riferimento al suddetto art. 3.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte