Sentenza 152/2020 (ECLI:IT:COST:2020:152)
Massima numero 42562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 20/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di verificare nel merito la ragionevolezza delle scelte discrezionali operate dal legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di verificare nel merito la ragionevolezza delle scelte discrezionali operate dal legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento manipolativo in materia connotata da discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Il rimettente non contesta la discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle misure oggetto di censura, ma denuncia, quanto alla prima disposizione, il superamento non valicabile del limite delle garanzie, essenziali e insopprimibili, dovute ai disabili, rappresentato dal minimo vitale; e, quanto alla seconda disposizione, non ne revoca in dubbio la pertinenza all'area della discrezionalità legislativa, ma chiede un controllo dell'esercizio di tale discrezionalità, nella prospettiva di una asserita manifesta irragionevolezza della scelta normativa che ne è conseguita.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento manipolativo in materia connotata da discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Il rimettente non contesta la discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle misure oggetto di censura, ma denuncia, quanto alla prima disposizione, il superamento non valicabile del limite delle garanzie, essenziali e insopprimibili, dovute ai disabili, rappresentato dal minimo vitale; e, quanto alla seconda disposizione, non ne revoca in dubbio la pertinenza all'area della discrezionalità legislativa, ma chiede un controllo dell'esercizio di tale discrezionalità, nella prospettiva di una asserita manifesta irragionevolezza della scelta normativa che ne è conseguita.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/03/1971
n. 118
art. 12
co. 1
legge
28/12/2001
n. 448
art. 38
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte