Ordinanza 141/1973 (ECLI:IT:COST:1973:141)
Massima numero 6843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 141/73 B. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN. ART. 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - QUESTIONE GIA' DECISA CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 13 E 32 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 141/73 B. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN. ART. 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - QUESTIONE GIA' DECISA CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 13 E 32 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 prima parte del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione (questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 68 del 1967 della Corte costituzionale).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 prima parte del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione (questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 68 del 1967 della Corte costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte