Ordinanza 141/1973 (ECLI:IT:COST:1973:141)
Massima numero 6843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6842  6844


Titolo
ORD. 141/73 B. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN. ART. 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - QUESTIONE GIA' DECISA CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 13 E 32 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 prima parte del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione (questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 68 del 1967 della Corte costituzionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte