Ordinanza 141/1973 (ECLI:IT:COST:1973:141)
Massima numero 6844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6842  6843


Titolo
ORD. 141/73 C. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN. ART. 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - DIVERSA SITUAZIONE PERSONALE DEI SOGGETTI PROSCIOLTI EX ART. 88 IN CONSIDERAZIONE DELLA DIVERSA GRAVITA' DEI REATI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma primo, del codice penale, per la parte relativa all'inciso "salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo di due anni": atteso che proprio la diversa gravita' dei reati diversifica obiettivamente le situazioni dei soggetti, che ex art. 88 del codice penale sono prosciolti, e giustifica, quindi, il trattamento differenziato delle situazioni medesime, sotto il profilo dell'applicazione della misura di sicurezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte