Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6846  6847  6848  6849  6850  6851  6852  6853  6854  6855  6856  6857  6858  6859  6860


Titolo
SENT. 142/73 A. REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - ATTIVITA' NON ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, NE' INCIDENTE SUL LIBERO ED INDIPENDENTE ESERCIZIO DI QUESTA DA PARTE DEL GIUDICE - NON VIOLA L'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Come la Corte costituzionale ha gia' affermato nella sent. n. 17 del 1973, l'attivita' esplicata dal Ministero per la giustizia dando o negando l'autorizzazione a procedere non e' in alcun modo assimilabile alla funzione giurisdizionale, ne' incide sul libero ed indipendente esercizio di questa da parte del giudice, per cui, in mancanza dei profili nuovi e di ragioni che possano indurre a mutare avviso in proposito, deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata con riguardo all'istituto dell'autorizzazione a procedere nell'assunto che esso contrasti, di per se', con l'art. 102 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte