Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/73 A. REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - ATTIVITA' NON ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, NE' INCIDENTE SUL LIBERO ED INDIPENDENTE ESERCIZIO DI QUESTA DA PARTE DEL GIUDICE - NON VIOLA L'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 142/73 A. REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - ATTIVITA' NON ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, NE' INCIDENTE SUL LIBERO ED INDIPENDENTE ESERCIZIO DI QUESTA DA PARTE DEL GIUDICE - NON VIOLA L'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Come la Corte costituzionale ha gia' affermato nella sent. n. 17 del 1973, l'attivita' esplicata dal Ministero per la giustizia dando o negando l'autorizzazione a procedere non e' in alcun modo assimilabile alla funzione giurisdizionale, ne' incide sul libero ed indipendente esercizio di questa da parte del giudice, per cui, in mancanza dei profili nuovi e di ragioni che possano indurre a mutare avviso in proposito, deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata con riguardo all'istituto dell'autorizzazione a procedere nell'assunto che esso contrasti, di per se', con l'art. 102 della Costituzione.
Come la Corte costituzionale ha gia' affermato nella sent. n. 17 del 1973, l'attivita' esplicata dal Ministero per la giustizia dando o negando l'autorizzazione a procedere non e' in alcun modo assimilabile alla funzione giurisdizionale, ne' incide sul libero ed indipendente esercizio di questa da parte del giudice, per cui, in mancanza dei profili nuovi e di ragioni che possano indurre a mutare avviso in proposito, deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata con riguardo all'istituto dell'autorizzazione a procedere nell'assunto che esso contrasti, di per se', con l'art. 102 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte