Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/73 B. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA: AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO A PROCEDERE PER VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - NON VIOLA L'ART. 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (NELLA MISURA IN CUI CONFERMA IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA GARANTITA A TUTTI I MAGISTRATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 142/73 B. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA: AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO A PROCEDERE PER VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - NON VIOLA L'ART. 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (NELLA MISURA IN CUI CONFERMA IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA GARANTITA A TUTTI I MAGISTRATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale relativa al terzo comma dell'art. 313 cod. pen., limitatamente alla parte in cui, con riferimento all'ipotesi di procedimenti per vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce il potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere al Ministro per la giustizia anziche' al Consiglio superiore della Magistratura, sollevata per contrasto con l'art. 104, primo comma, della Costituzione, ha gia' trovato soluzione nel senso della infondatezza nella precedente giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 22 del 1959, esplicitamente ribadita, sul punto, dalla successiva sent. n. 91 del 1971): cio', peraltro, nella misura in cui la disposizione costituzionale invocata come parametro ha significato confermativo del principio della indipendenza garantita a tutti i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Se, infatti, l'autorizzazione a procedere non menoma l'indipendenza del singolo giudice nell'atto di giudicare e pertanto non incide sull'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario complessivamente riguardato, non c'e' motivo per giungere a diversa conclusione, quando detta autorizzazione sia richiesta per procedere contro chi sia imputato del reato di vilipendio dello stesso ordine giudiziario.
La questione di legittimita' costituzionale relativa al terzo comma dell'art. 313 cod. pen., limitatamente alla parte in cui, con riferimento all'ipotesi di procedimenti per vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce il potere di concedere o meno l'autorizzazione a procedere al Ministro per la giustizia anziche' al Consiglio superiore della Magistratura, sollevata per contrasto con l'art. 104, primo comma, della Costituzione, ha gia' trovato soluzione nel senso della infondatezza nella precedente giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 22 del 1959, esplicitamente ribadita, sul punto, dalla successiva sent. n. 91 del 1971): cio', peraltro, nella misura in cui la disposizione costituzionale invocata come parametro ha significato confermativo del principio della indipendenza garantita a tutti i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Se, infatti, l'autorizzazione a procedere non menoma l'indipendenza del singolo giudice nell'atto di giudicare e pertanto non incide sull'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario complessivamente riguardato, non c'e' motivo per giungere a diversa conclusione, quando detta autorizzazione sia richiesta per procedere contro chi sia imputato del reato di vilipendio dello stesso ordine giudiziario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte