Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/73 D. MAGISTRATURA - AUTONOMIA - NOZIONE - CONTENUTO - COSTITUZIONE, ART. 104, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - VALORE STRUMENTALE DEGLI ARTT. 105, 106, 107, DELLA STESSA COSTITUZIONE.
SENT. 142/73 D. MAGISTRATURA - AUTONOMIA - NOZIONE - CONTENUTO - COSTITUZIONE, ART. 104, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - VALORE STRUMENTALE DEGLI ARTT. 105, 106, 107, DELLA STESSA COSTITUZIONE.
Testo
Nella dizione letterale dell'art. 104, primo comma, della Costituzione, la menzione della "autonomia" della Magistratura, considerata distintamente ma in stretta connessione con la sua indipendenza, va ricostruita come una espressione usata in senso generico e non tecnico, ad indicare la disciplina diversificata che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia garantendo loro direttamente l'inamovibilita', nei sensi ed alle condizioni di cui all'art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni dipendenza da organi del potere esecutivo: strumento essenziale di siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, che essa e' istituzionalmente rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio superiore degli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla.
Nella dizione letterale dell'art. 104, primo comma, della Costituzione, la menzione della "autonomia" della Magistratura, considerata distintamente ma in stretta connessione con la sua indipendenza, va ricostruita come una espressione usata in senso generico e non tecnico, ad indicare la disciplina diversificata che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia garantendo loro direttamente l'inamovibilita', nei sensi ed alle condizioni di cui all'art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni dipendenza da organi del potere esecutivo: strumento essenziale di siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, che essa e' istituzionalmente rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio superiore degli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte