Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6845  6846  6847  6849  6850  6851  6852  6853  6854  6855  6856  6857  6858  6859  6860


Titolo
SENT. 142/73 D. MAGISTRATURA - AUTONOMIA - NOZIONE - CONTENUTO - COSTITUZIONE, ART. 104, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - VALORE STRUMENTALE DEGLI ARTT. 105, 106, 107, DELLA STESSA COSTITUZIONE.

Testo
Nella dizione letterale dell'art. 104, primo comma, della Costituzione, la menzione della "autonomia" della Magistratura, considerata distintamente ma in stretta connessione con la sua indipendenza, va ricostruita come una espressione usata in senso generico e non tecnico, ad indicare la disciplina diversificata che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia garantendo loro direttamente l'inamovibilita', nei sensi ed alle condizioni di cui all'art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni dipendenza da organi del potere esecutivo: strumento essenziale di siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, che essa e' istituzionalmente rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio superiore degli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 106

Costituzione  art. 107

Altri parametri e norme interposte