Prospettazione della questione incidentale - Proposizione di quesiti tra loro subordinati - Carattere non ancipite della motivazione e assenza di incertezza del petitum - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carattere ancipite ed incerto del petitum, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001. Da un lato è da escludere l'asserito carattere ancipite del petitum, poiché la motivazione complessiva dell'ordinanza di rimessione - pur non recando una formale e testuale qualificazione delle due questioni sollevate, rispettivamente, come "principale" (la prima) e "subordinata" (la seconda) - fa, comunque, emergere, con chiara evidenza, il nesso sequenziale che ne caratterizza la prospettazione, nel senso che la questione relativa all'art. 38, comma 4, della legge. n. 448 del 2001 è logicamente subordinata al rigetto di quella sollevata, in via prioritaria, con riguardo all'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971. Dall'altro, neppure è ravvisabile l'eccepita incertezza in ordine all'intervento richiesto dal rimettente, poiché dagli argomenti utilizzati dall'ordinanza si evince chiaramente che, sia per l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, sia per l'art. 38 della legge n. 448 del 2001, il giudice a quo non invoca la pura cancellazione di dette norme dall'ordinamento, bensì la loro modificazione.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020 e n. 58 del 2020; ordinanza n. 104 del 2020).