Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Contributo regionale alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 - Regioni in piano di rientro - Modalità del contributo - Riversamento per cassa a favore dello Stato - Iscrizione del dovuto in uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio - Omessa previsione - Ricorso della Regione Campania - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della p.a. - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036009).
È dichiarata non fondata, per gli anni dal 2025 al 2028, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, nel prevedere il contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, dispone il suo riversamento per cassa a favore dello Stato, non consentendo, così, alle regioni in piano di rientro di iscriverlo in uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio sul quale non sia possibile impegnare risorse in modo che, al termine dell’esercizio, possa confluire nel risultato di amministrazione, quale quota di maggior recupero del disavanzo. Il ricorrente intende ottenere una pronuncia manipolativa – nel senso di consentire alle regioni in piano di rientro una specifica modalità attuativa del previsto contributo, diversa da quella configurata dal legislatore – mentre la scelta di quest’ultimo, privilegiando un certo e tempestivo conseguimento dell’obiettivo richiesto a ciascuna regione, non è irragionevole. Non risulta, infine, pertinente il richiamo al principio della piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione da parte dell’ente che lo ha maturato: il tema della “intangibilità” dell’avanzo accertato non incide, infatti, sulla operatività della norma impugnata, che mira a contenere la spesa pubblica nel suo complesso, nell’ottica della riduzione dell’indebitamento netto, e non considera la provenienza delle risorse che, indirettamente, risultano compresse.