Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/73 G. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE - NON CONSENTE DI RAFFIGURARE L'ORGANO COME RAPPRESENTANTE, IN SENSO TECNICO, DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.
SENT. 142/73 G. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE - NON CONSENTE DI RAFFIGURARE L'ORGANO COME RAPPRESENTANTE, IN SENSO TECNICO, DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.
Testo
Non e' esatto che il Consiglio superiore della magistratura rappresenti, in senso tecnico, l'ordine giudiziario, di guisa che, attraverso di esso, se ne realizzi immediatamente il cosidetto autogoverno, con l'ulteriore conseguenza che, esercitando il potere di autorizzazione a procedere in ordine ai reati di vilipendio dell'ordine giudiziario, esso verrebbe ad agire in luogo, per conto ed in nome di quest'ultimo: la composizione mista dell'organo, solo in parte - anche se prevalente - formato mediante elezione da parte dei magistrati, e per altra parte, invece, da membri eletti dal Parlamento (tra i quali deve essere scelto il vice presidente), oltre che da membri di diritto (tra cui il Capo dello Stato, che lo presiede) si oppone chiaramente ad una simile raffigurazione. Potrebbe tutt'al piu' parlarsi di organo a composizione parzialmente rappresentativa, anche se questa definizione e' controversa in dottrina: ma e' certo, comunque, che la presenza nel Consiglio di membri non tratti dall'ordine giudiziario e la particolare disciplina costituzionalmente dettata quanto alla presidenza di esso rispondono all'esigenza, che fu avvertita dai costituenti, di evitare che l'ordine giudiziario abbia a porsi come corpo separato.
Non e' esatto che il Consiglio superiore della magistratura rappresenti, in senso tecnico, l'ordine giudiziario, di guisa che, attraverso di esso, se ne realizzi immediatamente il cosidetto autogoverno, con l'ulteriore conseguenza che, esercitando il potere di autorizzazione a procedere in ordine ai reati di vilipendio dell'ordine giudiziario, esso verrebbe ad agire in luogo, per conto ed in nome di quest'ultimo: la composizione mista dell'organo, solo in parte - anche se prevalente - formato mediante elezione da parte dei magistrati, e per altra parte, invece, da membri eletti dal Parlamento (tra i quali deve essere scelto il vice presidente), oltre che da membri di diritto (tra cui il Capo dello Stato, che lo presiede) si oppone chiaramente ad una simile raffigurazione. Potrebbe tutt'al piu' parlarsi di organo a composizione parzialmente rappresentativa, anche se questa definizione e' controversa in dottrina: ma e' certo, comunque, che la presenza nel Consiglio di membri non tratti dall'ordine giudiziario e la particolare disciplina costituzionalmente dettata quanto alla presidenza di esso rispondono all'esigenza, che fu avvertita dai costituenti, di evitare che l'ordine giudiziario abbia a porsi come corpo separato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte