Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/73 I. CORTE COSTITUZIONALE - COMPLESSO DI GUARENTIGIE A TUTELA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO E DELLO STATUS DEI SUOI COMPONENTI - FONDAMENTO NELLA SUPREMA FUNZIONE DI TUTELA DELLA LEGALITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 142/73 I. CORTE COSTITUZIONALE - COMPLESSO DI GUARENTIGIE A TUTELA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO E DELLO STATUS DEI SUOI COMPONENTI - FONDAMENTO NELLA SUPREMA FUNZIONE DI TUTELA DELLA LEGALITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La sottrazione assoluta delle sue deliberazioni a qualsiasi forma di controllo e di impugnativa, la piu' larga autonomia regolamentare e finanziaria, la sua competenza esclusiva in ordine alla rimozione dei giudici, l'attribuzione ai singoli giudici delle immunita' proprie dei membri del Parlamento implicano che per la Corte costituzionale nessuna ingerenza, diretta o indiretta, e' riconosciuta (ne' sarebbe ammissibile) ad alcun altro organo, sia per quel che concerne il funzionamento, sia per quel che piu' strettamente attiene allo status dei suoi componenti: siffatto complesso di guarentigie, che non trovano riscontro alcuno in quelle dell'ordine giudiziario, si ricollega alle supreme funzioni di tutela della legalita' costituzionale, ad ogni livello, che la Corte e' chiamata ad assolvere. - S. n. 15/1969.
La sottrazione assoluta delle sue deliberazioni a qualsiasi forma di controllo e di impugnativa, la piu' larga autonomia regolamentare e finanziaria, la sua competenza esclusiva in ordine alla rimozione dei giudici, l'attribuzione ai singoli giudici delle immunita' proprie dei membri del Parlamento implicano che per la Corte costituzionale nessuna ingerenza, diretta o indiretta, e' riconosciuta (ne' sarebbe ammissibile) ad alcun altro organo, sia per quel che concerne il funzionamento, sia per quel che piu' strettamente attiene allo status dei suoi componenti: siffatto complesso di guarentigie, che non trovano riscontro alcuno in quelle dell'ordine giudiziario, si ricollega alle supreme funzioni di tutela della legalita' costituzionale, ad ogni livello, che la Corte e' chiamata ad assolvere. - S. n. 15/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 137
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 7
legge costituzionale
art. 8
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 14