Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/73 M. MAGISTRATURA - ORDINE GIUDIZIARIO - RELAZIONI TRA IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRINCIPIO GENERALE DELLA COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA (COMPRESO IL POTERE DI DARE O NEGARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO) - INDEROGABILITA' - FACOLTA' DEL MINISTRO DI RICHIEDERE IL PARERE NON VINCOLANTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE. (LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, ART. 10, PENULTIMO COMMA).
SENT. 142/73 M. MAGISTRATURA - ORDINE GIUDIZIARIO - RELAZIONI TRA IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRINCIPIO GENERALE DELLA COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA (COMPRESO IL POTERE DI DARE O NEGARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO) - INDEROGABILITA' - FACOLTA' DEL MINISTRO DI RICHIEDERE IL PARERE NON VINCOLANTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE. (LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, ART. 10, PENULTIMO COMMA).
Testo
Nella posizione costituzionale dell'ordine giudiziario e nel modo in cui sono regolati i suoi rapporti con il Consiglio superiore della Magistratura non c'e' nulla che imponga una deroga al principio generale, secondo cui il Ministro per la giustizia e' l'organo tecnicamente qualificato e politicamente idoneo a presiedere alle relazioni tra il Governo e l'Amministrazione della giustizia, esplicando a tal fine il potere di dare o rifiutare le autorizzazioni a procedere, nonche' di fare istanza e richiesta di procedimento nei casi previsti dalla legge; nulla vieta d'altronde che, con riferimento all'ipotesi di vilipendio dell'ordine giudiziario, lo stesso Ministro possa, nella sua prudente discrezionalita', richiedere, ove lo reputi necessario in particolari casi, un parere del Consiglio superiore (non vincolante) a norma dell'art. 10, penultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Nella posizione costituzionale dell'ordine giudiziario e nel modo in cui sono regolati i suoi rapporti con il Consiglio superiore della Magistratura non c'e' nulla che imponga una deroga al principio generale, secondo cui il Ministro per la giustizia e' l'organo tecnicamente qualificato e politicamente idoneo a presiedere alle relazioni tra il Governo e l'Amministrazione della giustizia, esplicando a tal fine il potere di dare o rifiutare le autorizzazioni a procedere, nonche' di fare istanza e richiesta di procedimento nei casi previsti dalla legge; nulla vieta d'altronde che, con riferimento all'ipotesi di vilipendio dell'ordine giudiziario, lo stesso Ministro possa, nella sua prudente discrezionalita', richiedere, ove lo reputi necessario in particolari casi, un parere del Consiglio superiore (non vincolante) a norma dell'art. 10, penultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte
legge 24/03/1958
n. 195
art. 10