Sentenza 142/1973 (ECLI:IT:COST:1973:142)
Massima numero 6860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/73 R. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - COD.PEN., ART. 313, TERZO COMMA - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 104 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 142/73 R. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - COD.PEN., ART. 313, TERZO COMMA - POTERE DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COMPETENZA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 104 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario al Ministro per la giustizia anziche' al Consiglio superiore della Magistratura.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario al Ministro per la giustizia anziche' al Consiglio superiore della Magistratura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte