Sentenza 152/2020 (ECLI:IT:COST:2020:152)
Massima numero 42564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  23/06/2020;  Decisione del  23/06/2020
Deposito del 20/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42562  42563  42565  42566


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Pensioni di invalidità - Beneficiari - Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al lavoro - Determinazione del relativo importo mensile - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro, anche in relazione agli obblighi internazionali - Richiesta di rideterminazione dell'importo - Intervento manipolativo implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, in ordine all'individuazione della misura sostitutiva, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui attribuisce ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, una pensione di inabilità pari, nell'anno 2020, ad euro 286,81 mensili. Sebbene tale importo - anche sulla base della comparazione con quelli riconosciuti per altre provvidenze avvinte da analoga matrice assistenziale - sia innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale per far fronte alle esigenze primarie della quotidianità, quale nucleo indefettibile di garanzie spettanti agli inabili totali al lavoro, tuttavia non spetta alla Corte costituzionale una diretta e autonoma rideterminazione del correlativo importo. Attesa anche la pluralità di soluzioni prospettate come possibili dal rimettente, un tale intervento manipolativo invaderebbe infatti l'ambito della discrezionalità, che - nel rispetto del "limite invalicabile" di non incidenza sul nucleo essenziale e indefettibile del diritto in gioco - resta riservata al legislatore, cui compete l'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2017, n. 275 del 2016, n. 80 del 2010, n. 251 del 2008, n. 88 del 1992 e n. 769 del 1988).

La pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 assolvono a due diverse funzioni: la prima a sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell'invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento; la seconda a consentire ai soggetti non autosufficienti (in ambito familiare e senza aggravio per le strutture pubbliche) condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. L'indennità di accompagnamento, pertanto, costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed "aggiuntiva" rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità, la quale non può essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di invalidità civile assoluta, concorrano menomazioni − come la cecità parziale − che danno diritto ad autonome prestazioni. Contrasta infatti con il principio di eguaglianza concedere o meno una prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze preordinate ad altri fini. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2013 e n. 346 del 1989).

L'assegno sociale (che ha sostituito la pregressa pensione sociale) costituisce una prestazione assistenziale istituita, in attuazione dell'art. 38 Cost., per soccorrere i cittadini anziani sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Le altre prestazioni − assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento - sono invece preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantasettenni. (Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2019, n. 400 del 1999 e n. 31 del 1986).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/03/1971  n. 118  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte