Sentenza 143/1973 (ECLI:IT:COST:1973:143)
Massima numero 6861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/73 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ARTT. 4, 31, 34, 38 E 39 (COMBINATO DISPOSTO) - RAPPORTO TRA MAGISTRATO DIRIGENTE ED ALTRI MAGISTRATI DELLE PRETURE - IMPROPRIETA' TERMINOLOGICHE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - DISCIPLINA DA INTERPRETARE ALLA LUCE DELLA SUCCESSIVA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392 (DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI). POTERI DEL TITOLARE DELLA PRETURA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI MAGISTRATI APPARTENENTI ALLA STESSA - INSUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE O DI DIPENDENZA GERARCHICA DEI SECONDI RISPETTO AL PRIMO - LIMITI E NATURA DELLE FUNZIONI DEL DIRIGENTE (DIRETTORE DELL'UFFICIO E DISTRIBUZIONE DEL LAVORO FRA LE VARIE SEZIONI) - NON SUSSISTE CONTRASTO CON GLI ARTT. 25, 101 E 107 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/73 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ARTT. 4, 31, 34, 38 E 39 (COMBINATO DISPOSTO) - RAPPORTO TRA MAGISTRATO DIRIGENTE ED ALTRI MAGISTRATI DELLE PRETURE - IMPROPRIETA' TERMINOLOGICHE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - DISCIPLINA DA INTERPRETARE ALLA LUCE DELLA SUCCESSIVA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392 (DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI). POTERI DEL TITOLARE DELLA PRETURA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI MAGISTRATI APPARTENENTI ALLA STESSA - INSUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE O DI DIPENDENZA GERARCHICA DEI SECONDI RISPETTO AL PRIMO - LIMITI E NATURA DELLE FUNZIONI DEL DIRIGENTE (DIRETTORE DELL'UFFICIO E DISTRIBUZIONE DEL LAVORO FRA LE VARIE SEZIONI) - NON SUSSISTE CONTRASTO CON GLI ARTT. 25, 101 E 107 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il R.D.L. 30 gennaio 1941, n. 12 ed, in particolare, gli artt. 31, 34, 38 e 39 (che qualificano come "in sottordine" i magistrati di pretura rispetto al titolare dell'ufficio) devono essere interpretati nello spirito della successiva normativa (l. 24 maggio 1951, n. 392) che distingue i magistrati solo "per funzioni", principio precisato anche dalla sentenza n. 80 del 1970. Dette norme, pertanto, non sono in contrasto con la Costituzione nel prescrivere che la I Sezione di una pretura con piu' magistrati e' presieduta dal titolare della stessa Pretura o da chi lo sostituisce, che le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano o dallo stesso titolare e che ad essi e' demandato il potere di distribuire il lavoro e di sorvegliare ed organizzare in generale i servizi. E cio' in quanto esse indicano obiettivamente a quali magistrati spettino le funzioni e i poteri necessari per il funzionamento della pretura, dovendosi escludere, peraltro, qualunque rapporto di subordinazione o di dipendenza gerarchica degli altri magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e qualunque interferenza nell'attivita' giudiziaria svolta dagli stessi. Alla luce di tale interpretazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, in riferimento agli artt. 25, 101 e 107 Cost., deve ritenersi non fondata. - S. n. 168/1963.
Il R.D.L. 30 gennaio 1941, n. 12 ed, in particolare, gli artt. 31, 34, 38 e 39 (che qualificano come "in sottordine" i magistrati di pretura rispetto al titolare dell'ufficio) devono essere interpretati nello spirito della successiva normativa (l. 24 maggio 1951, n. 392) che distingue i magistrati solo "per funzioni", principio precisato anche dalla sentenza n. 80 del 1970. Dette norme, pertanto, non sono in contrasto con la Costituzione nel prescrivere che la I Sezione di una pretura con piu' magistrati e' presieduta dal titolare della stessa Pretura o da chi lo sostituisce, che le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano o dallo stesso titolare e che ad essi e' demandato il potere di distribuire il lavoro e di sorvegliare ed organizzare in generale i servizi. E cio' in quanto esse indicano obiettivamente a quali magistrati spettino le funzioni e i poteri necessari per il funzionamento della pretura, dovendosi escludere, peraltro, qualunque rapporto di subordinazione o di dipendenza gerarchica degli altri magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e qualunque interferenza nell'attivita' giudiziaria svolta dagli stessi. Alla luce di tale interpretazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, in riferimento agli artt. 25, 101 e 107 Cost., deve ritenersi non fondata. - S. n. 168/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte