Sentenza 143/1973 (ECLI:IT:COST:1973:143)
Massima numero 6862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/73 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GIUGNO 1941, N. 12, ART. 38 - MAGISTRATI CHE ESERCITANO LE LORO FUNZIONI IN PRETURE CON UNICO TITOLARE O CON PIU' MAGISTRATI - CONSEGUENZE SULLA TITOLARITA' O MENO DELL'AZIONE PENALE - DISCIPLINA DIVERSA DI SITUAZIONI EFFETTIVAMENTE DISUGUALI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/73 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GIUGNO 1941, N. 12, ART. 38 - MAGISTRATI CHE ESERCITANO LE LORO FUNZIONI IN PRETURE CON UNICO TITOLARE O CON PIU' MAGISTRATI - CONSEGUENZE SULLA TITOLARITA' O MENO DELL'AZIONE PENALE - DISCIPLINA DIVERSA DI SITUAZIONI EFFETTIVAMENTE DISUGUALI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'incidenza, nelle preture con piu' sezioni o piu' magistrati, sull'attivita' di questi ultimi, (abilitati ad operare solo per i processi a ciascuno di essi assegnati) della norma (art. 38 Ord. giud.), che prevede che il "titolare distribuisce il lavoro fra le sezioni", non comporta violazione del principio di eguaglianza, in quanto il legislatore ha dovuto disciplinare in modo diseguale situazioni obiettivamente diseguali, allo scopo di regolamentare una situazione imprescindibile ed al fine di rendere possibile l'espletamento della funzione giudiziaria con finalita' costituzionalmente valide. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma sollevata, per pretesa violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 107 della Costituzione, in base all'assunto che per effetto di essa magistrati aventi lo stesso status sarebbero o no titolari dell'azione penale, e quindi soggetti soltanto alla legge o invece anche al potere del dirigente, a seconda che esercitino le loro funzioni in preture con unico titolare o in preture con piu' magistrati.
L'incidenza, nelle preture con piu' sezioni o piu' magistrati, sull'attivita' di questi ultimi, (abilitati ad operare solo per i processi a ciascuno di essi assegnati) della norma (art. 38 Ord. giud.), che prevede che il "titolare distribuisce il lavoro fra le sezioni", non comporta violazione del principio di eguaglianza, in quanto il legislatore ha dovuto disciplinare in modo diseguale situazioni obiettivamente diseguali, allo scopo di regolamentare una situazione imprescindibile ed al fine di rendere possibile l'espletamento della funzione giudiziaria con finalita' costituzionalmente valide. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma sollevata, per pretesa violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 107 della Costituzione, in base all'assunto che per effetto di essa magistrati aventi lo stesso status sarebbero o no titolari dell'azione penale, e quindi soggetti soltanto alla legge o invece anche al potere del dirigente, a seconda che esercitino le loro funzioni in preture con unico titolare o in preture con piu' magistrati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte