Sentenza 144/1973 (ECLI:IT:COST:1973:144)
Massima numero 6864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 144/73. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE - COD. PROC. CIV., ART. 168 BIS - POTERE DEL PRESIDENTE DI DESIGNARE IL GIUDICE ISTRUTTORE - APPLICABILITA' DEGLI STESSI PRINCIPI INVOCATI DALLA CORTE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI DELLE PRETURE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Anche le funzioni direttive dei capi degli uffici giudiziari sono state attribuite dalla legge e, quindi, non derogano al principio sancito dall'art. 101 della Costituzione. In conseguenza non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al Presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili il giudice istruttore e, nel caso di tribunali divisi in piu' sezioni, di assegnarle ad una di esse. - S. n. 143/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte