Sentenza 146/1973 (ECLI:IT:COST:1973:146)
Massima numero 6866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6867  6868


Titolo
SENT. 146/73 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 304 BIS, PRIMO COMMA - NON RICONOSCE AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO LA FACOLTA' DI ASSISTERE ALL'INTERROGATORIO DELLA PARTE CIVILE (MENTRE RICONOSCE TALE FACOLTA' AL DIFENSORE DI PARTE CIVILE PER QUANTO RIGUARDA L'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DELLE DUE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'interrogatorio dell'imputato in istruttoria assume, nell'economia del processo penale, una fondamentale importanza per il suo aspetto peculiare che si identifica principalmente nella funzione di mezzo di difesa attraverso l'esposizione dei fatti e delle circostanze che concorrono a formare il suo piano difensivo, ed appunto in vista di tali caratteri la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma che escludeva il difensore dall'assistenza a tale mezzo istruttorio. D'altra parte, l'intervento anche del difensore di parte civile all'interrogatorio dell'imputato costituisce esplicazione della prevista partecipazione della parte stessa all'accertamento penale, s'intende limitatamente ai fini che le sono propri. L'art. 304 bis c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore di parte civile la facolta' di assistere all'interrogatorio dell'imputato e non riconosce eguale facolta' al difensore dell'imputato per quanto riguarda l'interrogatorio della parte civile investe, quindi, situazioni non comparabili, per quanto riguarda l'esplicazione del diritto di difesa, dato che l'interrogatorio della parte civile in istruttoria in relazione alla sua posizione processuale ha le caratteristiche tipiche della testimonianza, cioe' di una deposizione con l'obbligo di dire il vero, ed in relazione alla quale valgono comunque indubbiamente le considerazioni gia' svolte dalla Corte con la sent. n. 63 del 1972 al fine di escludere la lesione del diritto di difesa dell'imputato per la mancata assistenza del suo difensore all'interrogatorio dei testi in istruttoria. Trattandosi pertanto di situazioni non omogenee la relativa diversita' di trattamento non concreta una discriminazione in danno dell'imputato, e va quindi dichiarata infondata la questione sollevata contro la norma in questione in relazione all'art. 3 Cost. Parimenti infondata deve altresi' dichiararsi la questione sollevata contro la stessa norma in relazione all'art. 24 Cost. la quale si identifica sostanzialmente con la pretesa violazione della par condicio dell'imputato e della parte civile in relazione all'assistenza difensiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte