Sentenza 147/1973 (ECLI:IT:COST:1973:147)
Massima numero 6869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 147/73 A. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE- ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 147/73 A. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE- ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato, in quanto la carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e natura prevalentemente cautelare; percio', essa e' limitata, nei suoi effetti, all'ambito del processo nel corso del quale e' stato disposto, sicche' non e' immaginabile che possa assolvere alla funzione che le e' propria una precedente carcerazione preventiva subita' dall'imputato, benche' per gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo le norme di un altro ordinamento giuridico. S. nn. 64/1970 e 96/1970.
Non e' fondata con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato, in quanto la carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e natura prevalentemente cautelare; percio', essa e' limitata, nei suoi effetti, all'ambito del processo nel corso del quale e' stato disposto, sicche' non e' immaginabile che possa assolvere alla funzione che le e' propria una precedente carcerazione preventiva subita' dall'imputato, benche' per gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo le norme di un altro ordinamento giuridico. S. nn. 64/1970 e 96/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte