Sentenza 147/1973 (ECLI:IT:COST:1973:147)
Massima numero 6870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 147/73 B. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO ) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 147/73 B. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO ) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non viola il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il giudizio penale seguito all'estero e' rinnovato nello Stato la durata della carcerazione preventiva subita all'estero viene calcolata solo ai fini dello scomputo della pena e non anche a quelli della durata della stessa carcerazione preventiva e del connesso termine per la scarcerazione automatica. Ed invero, la carcerazione preventiva, come parte, anche se anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato. Pertanto, la diversita', sotto questo profilo, delle due situazioni giuridiche esclude che possa configurarsi la violazione del principio di eguaglianza.
Non viola il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il giudizio penale seguito all'estero e' rinnovato nello Stato la durata della carcerazione preventiva subita all'estero viene calcolata solo ai fini dello scomputo della pena e non anche a quelli della durata della stessa carcerazione preventiva e del connesso termine per la scarcerazione automatica. Ed invero, la carcerazione preventiva, come parte, anche se anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato. Pertanto, la diversita', sotto questo profilo, delle due situazioni giuridiche esclude che possa configurarsi la violazione del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte