Assistenza e solidarietà sociale - Maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici (nel caso di specie: pensioni di invalidità) - Beneficiari - Invalidi civili totalmente inabili al lavoro - Requisiti - Soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, anziché di età superiore a diciotto anni - Irragionevole disparità di trattamento con i beneficiari dell'assegno sociale e violazione del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro - Illegittimità costituzionale nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., nei sensi e nel termine di cui in motivazione - l'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" anziché "ai soggetti di età superiore a diciotto anni". L'indicato requisito anagrafico, censurato dalla Corte d'appello di Torino, sez. lavoro, è irragionevole in quanto, a differenza degli altri percettori di assegni (o pensioni) sociali, la situazione di maggior bisogno è certamente preesistente all'ingresso in una fascia di età avanzata e non può ritenersi inverata solo al compimento del sessantesimo anno di età. L'esclusione dalla platea dei soggetti beneficiari del c.d. "incremento al milione" è, inoltre, particolarmente grave alla luce del fatto che l'assegno riconosciuto agli inabili, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, è largamente insufficiente a garantire loro i mezzi necessari per vivere. La maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall'estensione della maggiorazione agli invalidi civili - nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge n. 448 del 2001 - non viola l'art. 81 Cost., poiché sono in gioco diritti incomprimibili della persona; tuttavia il legislatore deve provvedere tempestivamente, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico, alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, i cui effetti temporali, nella prospettiva del contemperamento dei valori costituzionali, vengono graduati, facendoli decorrere solo dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (effetto "ex nunc"). Resta ovviamente ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché sia garantita agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 6 del 2019, n. 222 del 2018, n. 10 del 2015, n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008).
Le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento, pur presentando natura altamente discrezionale entro il limite dell'equilibrio di bilancio, vedono naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie, inerenti all'erogazione di prestazioni sociali incomprimibili. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020, n. 275 del 2016 e n. 10 del 2016).