Sentenza 147/1973 (ECLI:IT:COST:1973:147)
Massima numero 6871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 147/73 C. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE - ASSORBIMENTO SOTTO IL PIU' SPECIFICO PROFILO DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 147/73 C. REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE - ASSORBIMENTO SOTTO IL PIU' SPECIFICO PROFILO DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non ha alcun fondamento, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono l'incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Poiche' sotto lo stesso profilo e' stata denunciata la violazione dell'art. 13 della Costituzione che piu' specificatamente riguarda la materia in esame, in cui si discute del diritto del cittadino alla liberta' personale e del limite massimo della carcerazione preventiva, non e' necessaria una autonoma motivazione per dimostrare la infondatezza della dedotta questione.
Non ha alcun fondamento, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono l'incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Poiche' sotto lo stesso profilo e' stata denunciata la violazione dell'art. 13 della Costituzione che piu' specificatamente riguarda la materia in esame, in cui si discute del diritto del cittadino alla liberta' personale e del limite massimo della carcerazione preventiva, non e' necessaria una autonoma motivazione per dimostrare la infondatezza della dedotta questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte