Sentenza 148/1973 (ECLI:IT:COST:1973:148)
Massima numero 6874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6873
Titolo
SENT. 148/73 B. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO MOLTEPLICI PROFILI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 148/73 B. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO MOLTEPLICI PROFILI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 216 c.p., non viola il principio di eguaglianza ne' sotto il profilo generico, ne' sotto il profilo specifico. L'assoggettamento degli invalidi al lavoro alla disciplina giuridica dell'art. 216 c.p. non e' in antitesi con la tutela costituzionale prevista per i lavoratori invalidi e in quanto tali. Il concetto di eguaglianza non puo' essere generalizzato oltre i limiti costituzionali che ad esso sono propri. Nell'invalido al lavoro destinatario della norma impugnata, e' presente una situazione soggettiva, tipica e assorbente: la condizione di socialmente pericoloso a causa e per effetto della sua condotta antigiuridica. Da cio' consegue che non sussiste una identita' di situazione giuridica, per effetto di una comune condizione fisica, tra l'invalido al lavoro socialmente pericoloso e l'invalido che tale non e'. Non viola il principio di eguaglianza sottoporre allo stesso trattamento - casa di lavoro - tanto soggetti validi, quanto soggetti invalidi. Presupposto della misura di sicurezza e' la pericolosita' sociale del soggetto, pericolosita' che puo' in concreto sussistere nonostante lo stato di invalidita'.
E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 216 c.p., non viola il principio di eguaglianza ne' sotto il profilo generico, ne' sotto il profilo specifico. L'assoggettamento degli invalidi al lavoro alla disciplina giuridica dell'art. 216 c.p. non e' in antitesi con la tutela costituzionale prevista per i lavoratori invalidi e in quanto tali. Il concetto di eguaglianza non puo' essere generalizzato oltre i limiti costituzionali che ad esso sono propri. Nell'invalido al lavoro destinatario della norma impugnata, e' presente una situazione soggettiva, tipica e assorbente: la condizione di socialmente pericoloso a causa e per effetto della sua condotta antigiuridica. Da cio' consegue che non sussiste una identita' di situazione giuridica, per effetto di una comune condizione fisica, tra l'invalido al lavoro socialmente pericoloso e l'invalido che tale non e'. Non viola il principio di eguaglianza sottoporre allo stesso trattamento - casa di lavoro - tanto soggetti validi, quanto soggetti invalidi. Presupposto della misura di sicurezza e' la pericolosita' sociale del soggetto, pericolosita' che puo' in concreto sussistere nonostante lo stato di invalidita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte