Sentenza 149/1973 (ECLI:IT:COST:1973:149)
Massima numero 14075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 149/73. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - COD. CIV., ARTT. 2141, 2142, 2150, PRIMO COMMA, E LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 7 - RINUNCIA AL RAPPORTO DI MEZZADRIA E ATTI DI OBBLIGAZIONE COMPIUTI CON TERZI DAL MEZZADRO - RILEVANZA PER LA FAMIGLIA COLONICA - POSIZIONE E POTERI DEL CAPO DI QUESTA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 4, SECONDO COMMA, 16, PRIMO COMMA, 24, PRIMO COMMA, E 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La mezzadria costituisce un rapporto contrattuale associativo, avente per oggetto la coltivazione di un fondo rustico e l'esercizio di attivita' connesse al fine di dividere tra le parti contraenti i prodotti e gli utili, concluso tra il concedente e la famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, designato o riconosciuto come tale per atto espresso o tacito di volonta' di tutti coloro che ne fanno parte o si riconoscono far parte di essa. I poteri di rappresentanza, per quanto riguarda i singoli membri, attengono solo al rapporto di mezzadria nei confronti del concedente e dei terzi; sono limitati, quindi, alla mera sfera degli interessi patrimoniali, della tutela dei rapporti lavorativi e della direzione e distribuzione delle funzioni, non implicando, invece, alcun illegittimo potere autoritativo sui componenti della famiglia stessa che, pertanto, rimangono liberi, sia nella scelta della propria attivita' di lavoro, sia nella liberta' di movimento, compresa quella di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonche' di adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei propri diritti di singolo membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in proposito nei confronti degli artt. 2141, 2142 e 2150 cod. civ. e dell'art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 2

Costituzione  art. 16  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte