Sentenza 150/1973 (ECLI:IT:COST:1973:150)
Massima numero 6875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 150/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA QUESTIONE DOPO NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA A SEGUITO DI JUS SUPERVENIENS. LOCAZIONI - IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ABITAZIONE - RILASCIO PER MOROSITA' - TERMINE AL CONDUTTORE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI PIGIONE - LEGGE 23 MAGGIO 1950, N. 253, ART. 37 (SOSTITUITO, CON MODIFICHE DALL'ART. 4, SESTO COMMA, DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833) - ESCLUDE DAL BENEFICIO DI SANARE DEFINITIVAMENTE LA MORA IL CONDUTTORE CHE PAGHI NEL CORSO DEL GIUDIZIO LE PIGIONI DOVUTE (A DIFFERENZA DI CHI LE PAGHI ANTERIORMENTE ALLA PRIMA UDIENZA ) - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disciplina contenuta nell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, cosi' come sostituito con modifiche dall'art. 4, comma sesto della legge 26 novembre 1969, n. 833, in vigore -quest'ultima norma- in forza dell'art. 56, ultimo comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo cui ai conduttori morosi che provvedono al pagamento delle pigioni scadute nel termine appositamente fissato dal giudice nel corso del giudizio per convalida di sfratto e' concesso il beneficio di sanare la mora, mentre tale beneficio non e' accordato ai conduttori morosi che abbiano effettuato il pagamento in epoca anteriore alla pronuncia di merito, non determina alcuna ingiustificata disparita' di trattamento che importi violazione dell'art. 3 della Costituzione. Le situazioni poste a raffronto -quella del conduttore che paga anteriormente alla prima udienza e quella del conduttore che non paga le pigioni dovute e richiede prima della trattazione della causa la concessione del termine per il pagamento di quelle pigioni- sono ben differenti: il pagamento, infatti, nelle due ipotesi considerate, avviene in momenti diversi rispetto all'iter del processo e, in relazione a cio', risultano condizionati i poteri del giudice che, nel primo caso non hanno modo di esplicarsi. Dalla rilevata diversita' di situazioni deriva la non irragionevolezza della diversita' di disciplina giuridica. Non e', pertanto, fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legitttimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte