Sentenza 151/1973 (ECLI:IT:COST:1973:151)
Massima numero 6876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6877


Titolo
SENT. 151/73 A. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ARTT. 519, N. 1, 521 E 524 - IPOTESI DI REATI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - POSSIBILITA' CHE L'IMPUTATO INVOCHI, A PROPRIA SCUSA, L'IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).

Testo
L'inviolabilita' in relazione ai fatti costitutivi dei delitti contro la liberta' sessuale di cui agli artt. 519, n. 1, 521 e 524 c.p., e' stabilita dal legislatore, in favore degli infraquattordicenni in modo assoluto, escludendosi, ai sensi dell'art. 539 c.p. (la cui compatibilita' con l'art. 3 della Costituzione e' stata affermata dalla Corte costituzionale con le sent. 19 e 20 del 1971 e 107 del 1957), la possibilita' che l'imputato invochi a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte