Sentenza 151/1973 (ECLI:IT:COST:1973:151)
Massima numero 6877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 18/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6876


Titolo
SENT. 151/73 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ARTT. 519, N. 1, 521 E 524 - IPOTESI DI REATI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - ETA' IN CUI IL MINORE DEV'ESSERE CONSIDERATO IMMATURO - PREVENTIVA DETERMINAZIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Anziche' demandare al giudice di procedere, caso per caso all'accertamento della immaturita', il codice penale vigente ha preferito determinare preventivamente l'eta' in cui il minore deve senz'altro essere considerato immaturo. Questa scelta compiuta dal legislatore nell'ambito della discrezionalita' riservatagli (e che trova rispondenza nell'art. 97 circa l'imputabilita' del minore) non puo' dirsi irrazionale e non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in relazione alla diversa disciplina penale stabilita nei riguardi di soggetti di diversa eta'. Al lume della comune normale esperienza non e' arbitrario ritenere che un minore infraquattordicenne, anche se fornito di precoce ingegno, difetti di quella capacita' di giudizio che gli consenta di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte