Sentenza 154/1973 (ECLI:IT:COST:1973:154)
Massima numero 6881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/11/1973; Decisione del
09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 154/73 B. PROCESSO PENALE - ATTI DEL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 462, N. 3 - LETTURA DELLE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI RESE IN ISTRUTTORIA, QUANDO RISULTI CHE IL TESTE SIA MORTO, ASSENTE DALLA REPUBBLICA, IRREPERIBILE O DIVENUTO INABILE A DEPORRE - ART. 463, PRIMO COMMA: ESTENSIONE IN TEMA DI CONFRONTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA SOTTO IL PROFILO CHE NON E' RICHIESTO IL CONSENSO DELLE PARTI INTERESSATE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 154/73 B. PROCESSO PENALE - ATTI DEL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 462, N. 3 - LETTURA DELLE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI RESE IN ISTRUTTORIA, QUANDO RISULTI CHE IL TESTE SIA MORTO, ASSENTE DALLA REPUBBLICA, IRREPERIBILE O DIVENUTO INABILE A DEPORRE - ART. 463, PRIMO COMMA: ESTENSIONE IN TEMA DI CONFRONTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA SOTTO IL PROFILO CHE NON E' RICHIESTO IL CONSENSO DELLE PARTI INTERESSATE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il ricorso alla lettura in dibattimento dei verbali delle deposizioni testimoniali e nei confronti effettuati in istruttoria, anche senza il consenso delle parti interessate, nei casi previsti dagli artt. 462, n. 3 e 463, primo comma, c.p.p., appartiene all'esercizio dei poteri che rientra nel quadro finalistico del procedimento penale, attraverso la libera valutazione di tutte le emergenze di causa, intesa questa liberta' non come arbitrio, ma come motivato convincimento sulla attendibilita' dei risultati e sulla formazione del mezzo istruttorio, tenuto conto delle deduzioni delle parti, alle quali non e' negato in dibattimento l'esercizio delle difesa. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Il ricorso alla lettura in dibattimento dei verbali delle deposizioni testimoniali e nei confronti effettuati in istruttoria, anche senza il consenso delle parti interessate, nei casi previsti dagli artt. 462, n. 3 e 463, primo comma, c.p.p., appartiene all'esercizio dei poteri che rientra nel quadro finalistico del procedimento penale, attraverso la libera valutazione di tutte le emergenze di causa, intesa questa liberta' non come arbitrio, ma come motivato convincimento sulla attendibilita' dei risultati e sulla formazione del mezzo istruttorio, tenuto conto delle deduzioni delle parti, alle quali non e' negato in dibattimento l'esercizio delle difesa. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte