Sentenza 154/1973 (ECLI:IT:COST:1973:154)
Massima numero 6882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/11/1973;  Decisione del  09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6880  6881


Titolo
SENT. 154/73 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ART. 348, ULTIMO COMMA - DIVIETO DI TESTIMONIANZA DI IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - RAZIONALITA' - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PROCESSO PENALE - ATTI DEL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 465, SECONDO COMMA - CONSENTE, ANCHE DI UFFICIO, LA LETTURA IN DIBATTIMENTO DEGLI INTERROGATORI DI IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' razionale che il soggetto che abbia reso a suo tempo interrogatorio in qualita' di coimputato, non possa essere successivamente chiamato a riferire come testimone sugli stessi fatti perche' il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilita', finirebbe col togliere attendibilita' alla sua deposizione. La semplice lettura del verbale di interrogatorio del coimputato rientra invece nell'esigenza di esteriorizzare gli elementi di esame acquisiti, onde possano essere vagliati criticamente e dal giudice utilizzati nella misura che egli reputera', come mezzi di valutazione complementare. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 348, ultimo comma, e 465 c.p.p. - che, rispettivamente, vietano nei casi ivi indicati la testimonianza di imputati nello stesso reato e di reato connesso, e consentono invece la lettura in dibattimento dei relativi interrogatori - sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte