Sentenza 155/1973 (ECLI:IT:COST:1973:155)
Massima numero 6883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
09/11/1973; Decisione del
09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6884
Titolo
SENT. 155/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE RELATIVA A NORMA DI LEGGE PENALE PIU' FAVOREVOLE - RAPPORTI CON I PRINCIPI RELATIVI ALLA SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI (COD. PEN., ART. 2, TERZO COMMA) - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ALLA LUCE DELLA C.D. RETROATTIVITA' DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 155/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE RELATIVA A NORMA DI LEGGE PENALE PIU' FAVOREVOLE - RAPPORTI CON I PRINCIPI RELATIVI ALLA SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI (COD. PEN., ART. 2, TERZO COMMA) - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ALLA LUCE DELLA C.D. RETROATTIVITA' DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
La rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge penale piu' favorevole di quella che, in caso di illegittimita' della prima, sarebbe applicata nel giudizio a quo, non puo' essere esclusa dal richiamo ai principi relativi all'applicazione della legge piu' favorevole in caso di successive leggi penali (art. 2, terzo comma, c.p.). I principi suddetti, infatti, attengono ai limiti che, nei singoli casi, incontra la cosidetta retroattivita' delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale. Ma i problemi che possono sorgere in quest'ordine di idee sono problemi di interpretazione e devono essere risolti dai giudici comuni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. - S. n. 49/107-.
La rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge penale piu' favorevole di quella che, in caso di illegittimita' della prima, sarebbe applicata nel giudizio a quo, non puo' essere esclusa dal richiamo ai principi relativi all'applicazione della legge piu' favorevole in caso di successive leggi penali (art. 2, terzo comma, c.p.). I principi suddetti, infatti, attengono ai limiti che, nei singoli casi, incontra la cosidetta retroattivita' delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale. Ma i problemi che possono sorgere in quest'ordine di idee sono problemi di interpretazione e devono essere risolti dai giudici comuni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. - S. n. 49/107-.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23