Sentenza 155/1973 (ECLI:IT:COST:1973:155)
Massima numero 6884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
09/11/1973; Decisione del
09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6883
Titolo
SENT. 155/73 B. REATI E PENE - PRESCRIZIONE DEL REATO - ATTI INTERRUTTIVI - COD. PEN., ART. 160 (IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 304 DEL COD. PROC. PEN., DALL'ART. 8, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932) - NON ANNOVERA FRA ESSI L'AVVISO DI PROCEDIMENTO (O COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ISTITUTO DELLA ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 155/73 B. REATI E PENE - PRESCRIZIONE DEL REATO - ATTI INTERRUTTIVI - COD. PEN., ART. 160 (IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 304 DEL COD. PROC. PEN., DALL'ART. 8, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932) - NON ANNOVERA FRA ESSI L'AVVISO DI PROCEDIMENTO (O COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ISTITUTO DELLA ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 160 c.p. (in relazione anche alle modifiche apportate all'art. 304 c.p.p. dall'art. 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932), nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, non viola l'art. 3 Cost. Come risulta dai lavori preparatori, il vigente codice penale ha voluto riservare agli "atti veramente fondamentali" del procedimento l'idoneita' ad interrompere il corso della prescrizione. L'avviso di procedimento (l'attuale comunicazione giudiziaria: art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773), destinato non solo all'indiziato di reato, ma a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, puo' precedere il promuovimento dell'azione penale e puo' essere seguito dal c.d. decreto di archiviazione. Dal che si deduce che la sua emissione non esprime necessariamente il convincimento del magistrato che si debba procedere. Del resto, con sent. n.97 del 1972, si e' osservato che, prima della legge n. 932 del 1969, non era stata mai denunciata la mancata previsione, nel nostro sistema processuale, dell'avviso di procedimento. Stante, dunque, la natura diversa degli atti, per legge, interruttivi della prescrizione e l'avviso di procedimento, che soddisfa un'esigenza defensionale, la differenza di trattamento non appare ingiustificata e, comunque, non integra una violazione dell'art. 3 Cost.
L'art. 160 c.p. (in relazione anche alle modifiche apportate all'art. 304 c.p.p. dall'art. 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932), nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, non viola l'art. 3 Cost. Come risulta dai lavori preparatori, il vigente codice penale ha voluto riservare agli "atti veramente fondamentali" del procedimento l'idoneita' ad interrompere il corso della prescrizione. L'avviso di procedimento (l'attuale comunicazione giudiziaria: art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773), destinato non solo all'indiziato di reato, ma a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, puo' precedere il promuovimento dell'azione penale e puo' essere seguito dal c.d. decreto di archiviazione. Dal che si deduce che la sua emissione non esprime necessariamente il convincimento del magistrato che si debba procedere. Del resto, con sent. n.97 del 1972, si e' osservato che, prima della legge n. 932 del 1969, non era stata mai denunciata la mancata previsione, nel nostro sistema processuale, dell'avviso di procedimento. Stante, dunque, la natura diversa degli atti, per legge, interruttivi della prescrizione e l'avviso di procedimento, che soddisfa un'esigenza defensionale, la differenza di trattamento non appare ingiustificata e, comunque, non integra una violazione dell'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte