Sentenza 156/1973 (ECLI:IT:COST:1973:156)
Massima numero 6885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
09/11/1973; Decisione del
09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 156/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ABROGATE O MODIFICATE IN PENDENZA DI GIUDIZIO - IRRETROATTIVITA' DELLE LEGGI SOPRAVVENUTE - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 9, QUARTO COMMA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO IN SEGUITO A CONDANNA PENALE O PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ED IN SEGUITO A VOLONTARIE DIMISSIONI - E' ESCLUSA LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 156/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ABROGATE O MODIFICATE IN PENDENZA DI GIUDIZIO - IRRETROATTIVITA' DELLE LEGGI SOPRAVVENUTE - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 9, QUARTO COMMA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO IN SEGUITO A CONDANNA PENALE O PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ED IN SEGUITO A VOLONTARIE DIMISSIONI - E' ESCLUSA LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
In conseguenza del carattere retributivo del trattamento di quiescenza e della particolare protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto la retribuzione del prestatore d'opera, in ogni suo aspetto, contrasta con l'art. 36 della Costituzione qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o i suoi aventi causa, per qualsiasi ragione, del diritto a detto trattamento, acquisito attraverso la prestazione dell'attivita' lavorativa e come frutto di essa. Pertanto, e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - che disciplina il rapporto di pubblico impiego non di ruolo - nelle parti in cui dispone che l'indennita' di anzianita' non sia dovuta nelle ipotesi di risoluzione del rapporto in seguito a condanna penale e provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie.
In conseguenza del carattere retributivo del trattamento di quiescenza e della particolare protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto la retribuzione del prestatore d'opera, in ogni suo aspetto, contrasta con l'art. 36 della Costituzione qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o i suoi aventi causa, per qualsiasi ragione, del diritto a detto trattamento, acquisito attraverso la prestazione dell'attivita' lavorativa e come frutto di essa. Pertanto, e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - che disciplina il rapporto di pubblico impiego non di ruolo - nelle parti in cui dispone che l'indennita' di anzianita' non sia dovuta nelle ipotesi di risoluzione del rapporto in seguito a condanna penale e provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte