Sentenza 157/1973 (ECLI:IT:COST:1973:157)
Massima numero 6886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  09/11/1973;  Decisione del  09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6887


Titolo
SENT. 157/73 A. PESCA - RICONOSCIMENTO DI PREESISTENTI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE - LEGGE 4 MARZO 1877, N. 3706, ART. 16, E R.D. 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, ARTT. 26, 27 E 33 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'esistenza di diritti esclusivi di pesca non comporta alcuna disparita' di trattamento nei confronti della generalita' dei cittadini, in rapporto al jus prohibendi e al correlativo divieto di esercizio della pesca entro limitate zone dei pubblici corsi o specchi d'acqua dolce, trattandosi di divieto che sussiste in egual misura tanto nel caso di riconoscimenti di antichi diritti, quanto in quello di concessione amministrativa, la cui piena legittimita' non e' contestata da alcuno. Occorre altresi' non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sono anche, su certe acque, diritti d'uso civico di pesca, riservati ai soli abitanti di un comune o di una frazione, con analogo regime di esclusione di tutti gli altri soggetti, privati o pubblici. E', inoltre, inesatto asserire che i titolari dei diritti esclusivi di pesca in base a riconoscimento abbiano facolta' di esercizio indiscriminato, senza obblighi in sanzioni, ove si tengano presenti le disposizioni in materia del r.d.l. 27 febbraio 1936 sul "Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte