Sentenza 157/1973 (ECLI:IT:COST:1973:157)
Massima numero 6887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
09/11/1973; Decisione del
09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6886
Titolo
SENT. 157/73 B. PESCA - DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA - LEGITTIMITA' - LIMITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 157/73 B. PESCA - DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA - LEGITTIMITA' - LIMITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Pur costituendo tuttora la pesca non soltanto un esercizio di diporto o svago per dilettanti, ma anche l'attivita' professionale dei pescatori di mestiere, non si puo' tuttavia solo per questo ritenere che l'esistenza di diritti esclusivi, limitati a zone circoscritte dei corsi o bacini d'acqua pubblica, possa costituire, di massima, effettivo limite od ostacolo all'esercizio della pesca da parte dei terzi, anche pescatori di mestiere, i quali hanno ogni possibilita' di svolgere liberamente la loro attivita' sulla generalita' delle acque pubbliche aperte all'uso comune o civico della pesca. Qualora, in determinate circostanze, la presenza di diritti esclusivi dovesse praticamente impedire ai pescatori di mestiere lo svolgimento della loro attivita', potrebbe prospettarsi l'esigenza di provvedimenti, legislativi o amministrativi, di abolizione o di espropriazione, in vista dell'interesse generale di questa categoria professionale, ma non e' certamente ravvisabile nella disciplina dei diritti esclusivi di pesca una violazione del principio del diritto al lavoro.
Pur costituendo tuttora la pesca non soltanto un esercizio di diporto o svago per dilettanti, ma anche l'attivita' professionale dei pescatori di mestiere, non si puo' tuttavia solo per questo ritenere che l'esistenza di diritti esclusivi, limitati a zone circoscritte dei corsi o bacini d'acqua pubblica, possa costituire, di massima, effettivo limite od ostacolo all'esercizio della pesca da parte dei terzi, anche pescatori di mestiere, i quali hanno ogni possibilita' di svolgere liberamente la loro attivita' sulla generalita' delle acque pubbliche aperte all'uso comune o civico della pesca. Qualora, in determinate circostanze, la presenza di diritti esclusivi dovesse praticamente impedire ai pescatori di mestiere lo svolgimento della loro attivita', potrebbe prospettarsi l'esigenza di provvedimenti, legislativi o amministrativi, di abolizione o di espropriazione, in vista dell'interesse generale di questa categoria professionale, ma non e' certamente ravvisabile nella disciplina dei diritti esclusivi di pesca una violazione del principio del diritto al lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte