Sentenza 158/1973 (ECLI:IT:COST:1973:158)
Massima numero 6889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
09/11/1973; Decisione del
09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6888
Titolo
SENT. 158/73 B. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - STATUTO SICILIANO, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1961, N. 22 (AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA EDILIZIA) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 158/73 B. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - STATUTO SICILIANO, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1961, N. 22 (AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA EDILIZIA) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Nella deliberazione concernente i tributi previsti dall'art. 36 dello Statuto siciliano, la Regione e' tenuta ad osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, adeguandosi alla tipologia da essa adottata in materia per ogni singolo tributo. Pertanto, poiche' il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla legge regionale, risponde a un tipo di tassazione diverso da quello vigente nello Stato, la legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, che, prorogando l'efficacia dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, consente l'ulteriore applicazione della riduzione a misura fissa delle imposte di registro e trascrizione, contrasta in modo evidente con l'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana. Cfr.: sent. nn. 2 e 90 del 1965; 23 del 1966.
Nella deliberazione concernente i tributi previsti dall'art. 36 dello Statuto siciliano, la Regione e' tenuta ad osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, adeguandosi alla tipologia da essa adottata in materia per ogni singolo tributo. Pertanto, poiche' il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla legge regionale, risponde a un tipo di tassazione diverso da quello vigente nello Stato, la legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, che, prorogando l'efficacia dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, consente l'ulteriore applicazione della riduzione a misura fissa delle imposte di registro e trascrizione, contrasta in modo evidente con l'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana. Cfr.: sent. nn. 2 e 90 del 1965; 23 del 1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte