Sentenza 153/2020 (ECLI:IT:COST:2020:153)
Massima numero 43407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
25/06/2020; Decisione del
25/06/2020
Deposito del 20/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:
43408
Titolo
Giudizio incidentale - Atto di promovimento - Forma di sentenza non definitiva - Sostanziale natura di ordinanza dell'atto - Idoneità alla instaurazione del giudizio di costituzionalità - Ammissibilità delle questioni.
Giudizio incidentale - Atto di promovimento - Forma di sentenza non definitiva - Sostanziale natura di ordinanza dell'atto - Idoneità alla instaurazione del giudizio di costituzionalità - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nonostante l'atto di promovimento abbia la veste formale di sentenza anziché di ordinanza. In relazione al residuo motivo di gravame, il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tale atto, anche se assunto con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 86 del 2017, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997).
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nonostante l'atto di promovimento abbia la veste formale di sentenza anziché di ordinanza. In relazione al residuo motivo di gravame, il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tale atto, anche se assunto con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 86 del 2017, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997).
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/1990
n. 241
art. 19
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23