Sentenza 153/2020 (ECLI:IT:COST:2020:153)
Massima numero 43407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  25/06/2020;  Decisione del  25/06/2020
Deposito del 20/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43408


Titolo
Giudizio incidentale - Atto di promovimento - Forma di sentenza non definitiva - Sostanziale natura di ordinanza dell'atto - Idoneità alla instaurazione del giudizio di costituzionalità - Ammissibilità delle questioni.

Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nonostante l'atto di promovimento abbia la veste formale di sentenza anziché di ordinanza. In relazione al residuo motivo di gravame, il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tale atto, anche se assunto con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 86 del 2017, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997).

Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/1990  n. 241  art. 19  co. 6

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23