Sentenza 159/1973 (ECLI:IT:COST:1973:159)
Massima numero 6891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/11/1973;  Decisione del  09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6890  6892


Titolo
SENT. 159/73 B. PROCESSO PENALE - ATTI DEL DIBATTIMENTO - COD PROC. PEN., ART. 466 - CONSENTE LA LETTURA DI UFFICIO IN DIBATTIMENTO DEI RAPPORTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTENUTO NORMATIVO E FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 466 c.p.p., autorizza la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria, ma limita l'oggetto della lettura stessa, per quanto riguarda le informazioni della pubblica autorita' sulla moralita' delle parti, a fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato o ad accertarne o ad escludere la qualita' di persona socialmente pericolosa. Pertanto il contenuto normativo della disposizione si limita a permettere l'acquisizione di elementi obiettivi da utilizzare in sede processuale ai fini della maturazione del libero convincimento del giudice sul fatto, in relazione alla personalita' del soggetto che ne e' incolpato, e, uniformandosi cosi' alla fondamentale esigenza di ricerca della verita' che domina il processo penale, consente, d'altra parte, alla difesa dell'imputato di esplicarsi mediante gli interventi resi possibili dalla necessaria specificita' dei fatti e delle circostanze riferiti nel rapporto. La lettura stessa risponde cosi' a legittimi fini di giustizia e non puo' ritenersi lesiva della dignita' umana dell'imputato. Deve di conseguenza dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sopra indicata sollevata in relazione all'art. 2 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte