Sentenza 159/1973 (ECLI:IT:COST:1973:159)
Massima numero 6892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/11/1973; Decisione del
09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/73 C. PROCESSO PENALE - ATTI DEL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 466 - CONSENTE LA LETTURA DI UFFICIO IN DIBATTIMENTO DEI RAPPORTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTENUTO NORMATIVO E FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 159/73 C. PROCESSO PENALE - ATTI DEL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 466 - CONSENTE LA LETTURA DI UFFICIO IN DIBATTIMENTO DEI RAPPORTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTENUTO NORMATIVO E FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 466 c.p.p., autorizza la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria, ma limita l'oggetto della lettura stessa, per quanto riguarda le informazioni della pubblica autorita' sulla moralita' delle parti, a fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato o ad accertarne o ad escluderne la qualita' di persona socialmente pericolosa. Pertanto il contenuto normativo della disposizione si limita a permettere l'acquisizione di elementi obiettivi da utilizzare in sede processuale ai fini della maturazione del libero convincimento del giudice sul fatto, in relazione alla personalita' del soggetto che ne e' incolpato, e, uniformandosi cosi' alla fondamentale esigenza di ricerca della verita' che domina il processo penale, consente, d'altra parte, alla difesa dell'imputato di esplicarsi mediante gli interventi resi possibili dalla necessaria specificita' dei fatti e delle circostanze riferiti nel rapporto. La disposizione impugnata, lungi dall'implicare, quindi, una presunzione di colpevolezza a carico dell'imputato, concerne solo l'ingresso in sede processuale di elementi da sottoporre al vaglio del giudice ai fini della futura pronunzia sulla eventuale colpevolezza dell'imputato, ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione stessa sollevata in relazione all'art. 27 della Costituzione.
L'art. 466 c.p.p., autorizza la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria, ma limita l'oggetto della lettura stessa, per quanto riguarda le informazioni della pubblica autorita' sulla moralita' delle parti, a fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato o ad accertarne o ad escluderne la qualita' di persona socialmente pericolosa. Pertanto il contenuto normativo della disposizione si limita a permettere l'acquisizione di elementi obiettivi da utilizzare in sede processuale ai fini della maturazione del libero convincimento del giudice sul fatto, in relazione alla personalita' del soggetto che ne e' incolpato, e, uniformandosi cosi' alla fondamentale esigenza di ricerca della verita' che domina il processo penale, consente, d'altra parte, alla difesa dell'imputato di esplicarsi mediante gli interventi resi possibili dalla necessaria specificita' dei fatti e delle circostanze riferiti nel rapporto. La disposizione impugnata, lungi dall'implicare, quindi, una presunzione di colpevolezza a carico dell'imputato, concerne solo l'ingresso in sede processuale di elementi da sottoporre al vaglio del giudice ai fini della futura pronunzia sulla eventuale colpevolezza dell'imputato, ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione stessa sollevata in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte