Sentenza 160/1973 (ECLI:IT:COST:1973:160)
Massima numero 6893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
09/11/1973; Decisione del
09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 160/73. INDUSTRIA E COMMERCIO - OLI DI OLIVA - CLASSIFICAZIONE E VENDITA - LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N. 1407, ART. 8 - DIVERSITA' DI PENE IN CASO DI ADULTERAZIONI E SOFISTICAZIONI COMMESSE DA COMMERCIANTI O INDUSTRIALI, OVVERO DA PRODUTTORI DIRETTI - NON DA' RILIEVO ALLA DIVERSA CONDIZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI, BENSI' AL MAGGIOR O MINOR GRADO DI PERICOLO SOCIALE NEI DUE CASI - RAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 160/73. INDUSTRIA E COMMERCIO - OLI DI OLIVA - CLASSIFICAZIONE E VENDITA - LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N. 1407, ART. 8 - DIVERSITA' DI PENE IN CASO DI ADULTERAZIONI E SOFISTICAZIONI COMMESSE DA COMMERCIANTI O INDUSTRIALI, OVVERO DA PRODUTTORI DIRETTI - NON DA' RILIEVO ALLA DIVERSA CONDIZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI, BENSI' AL MAGGIOR O MINOR GRADO DI PERICOLO SOCIALE NEI DUE CASI - RAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano dar luogo a sanzioni penali e quali debbano essere la qualita' e la misura delle pene, purche' siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalita'. Pertanto, l'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (contenete norme per la classificazione e la vendita degli oli d'oliva), stabilendo - nel caso di vendita di oli in modeste quantita' - per i produttori diretti pene qualitativamente diverse che per gli industriali e i commercianti (semplice ammenda per i primi, multa e reclusione per i secondi), non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, attenendo appunto alla discrezionalita' del legislatore, che non appare viziata da valutazioni irrazionali, ritenere socialmente piu' pericolose le adulterazioni e sofisticazioni commesse da questi ultimi.
Rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano dar luogo a sanzioni penali e quali debbano essere la qualita' e la misura delle pene, purche' siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalita'. Pertanto, l'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (contenete norme per la classificazione e la vendita degli oli d'oliva), stabilendo - nel caso di vendita di oli in modeste quantita' - per i produttori diretti pene qualitativamente diverse che per gli industriali e i commercianti (semplice ammenda per i primi, multa e reclusione per i secondi), non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, attenendo appunto alla discrezionalita' del legislatore, che non appare viziata da valutazioni irrazionali, ritenere socialmente piu' pericolose le adulterazioni e sofisticazioni commesse da questi ultimi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte