Sentenza 161/1973 (ECLI:IT:COST:1973:161)
Massima numero 6894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  09/11/1973;  Decisione del  09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 161/73. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 62, PRIMO, TERZO E QUARTO COMMA - OMESSA ISCRIZIONE DEL PORTIERE NEL REGISTRO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SANZIONI A CARICO DEL PORTIERE E DI CHI LO ADIBISCA AL SERVIZIO - SANZIONE PIU' GRAVE PER IL PORTIERE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 62, primo, terzo e quarto comma, del t.u. di p.s. nel punire con sanzione piu' grave chi, contravvenendo all'obbligo di iscriversi nell'apposito registro dell'autorita' di pubblica sicurezza, presti la sua opera come portiere, rispetto alla sanzione posta a carico di chi adibisca a portiere persona non iscritta nel suddetto registro, non viola l'art. 3 Cost. Destinatario della norma che impone l'iscrizione e' colui che intenda esplicare mansioni di portiere, i cui compiti funzionali sono stati indicati, fra l'altro, nella sent. n. 7 del 1966. Le ottemperanze dell'aspirante, per la cui iscrizione si richiedono particolari requisiti, sono poste anche nell'interesse del proprietario (o amministratore dello stabile) il cui comportamento, penalmente sanzionato, consiste, di solito, in una mera omissione di informativa per negligenza, che puo' risolversi in un pregiudizio per lui. V'e', pertanto, una difformita' nelle due ipotesi di illecito, che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha ritenuto di punire con sanzioni diverse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte