Sentenza 162/1973 (ECLI:IT:COST:1973:162)
Massima numero 6895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  09/11/1973;  Decisione del  09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 162/73. PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - COD. CIV., ART. 2960, SECONDO COMMA - GIURAMENTO DEFERITO AL CONIUGE SUPERSTITE E AGLI EREDI O AI LORO RAPPRESENTANTI LEGALI PER DICHIARARE SE HANNO NOTIZIA DELL'ESTINZIONE DEL DEBITO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA NORMA DENUNCIATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2960, comma secondo, del codice civile: sollevata sul presupposto che chi ignori se il debito sia estinto e conseguentemente giuri in tal senso debba restare soccombente. La dichiarazione di ignorare i fatti non importa, invero, rifiuto di giurare, bensi' giuramento in senso negativo, con decisione della lite in favore del giurante. Eppero', la corretta interpretazione della norma, priva del loro presupposto logico i dubbi sulla legittimita' costituzionale di essa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte