Ordinanza 163/1973 (ECLI:IT:COST:1973:163)
Massima numero 6896
Giudizio GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  09/11/1973;  Decisione del  09/11/1973
Deposito del 21/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 163/73. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - EFFICACIA - POTERE DELL'ORGANO DI CORREGGERE DI UFFICIO ERRORI ED OMISSIONI DELLE SUE PRONUNCIE. (NORME INTEGRATIVE, ART. 21). IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - LEGGE 19 GIUGNO 1940, N. 762, ART. 52, SECONDO PERIODO DEL SECONDO COMMA - OPPOSIZIONE CONTRO I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DELL'AMMINISTRAZIONE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL SOLVE ET REPETE - ILLEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA - ERRORE DELLA PRECEDENTE SENTENZA NELL'INDICAZIONE DEI LIMITI DELLA ILLEGITTIMITA' - ORDINANZA DI CORREZIONE. (NORME INTEGRATIVE, ART. 21).

Testo
L'efficacia "erga omnes" delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale, postula la necessita' che sia la Corte stessa, indipendentemente dall'impulso di parte, a provvedere d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori delle sue pronunce. Pertanto, nell'esercizio delle relative attribuzioni, il dispositivo della sent. n. 79 del 1961, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'intero secondo periodo del secondo comma, dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, va corretto con l'aggiunta delle seguenti parole "limitatamente alla parte in cui impone il previo pagamento dell'imposta e della sopratassa determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro per le finanze", giacche' risulta dalla motivazione che oggetto del giudizio di costituzionalita' era stato solo il principio del "solve et repete" e non l'intero contenuto del periodo stesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 21