Sentenza 164/1973 (ECLI:IT:COST:1973:164)
Massima numero 6898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6897  6899  6900  6901


Titolo
SENT. 164/73 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DELEGAZIONI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL'ART. 76 DI QUESTA - ESCLUSIONE - ATTI DEL GOVERNO - EVENTUALE ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - NON AVREBBERO FORZA DI LEGGE FORMALE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE.

Testo
Se e' vero che rispetto a deleghe legislative esauritesi in epoca anteriore, non e' retroattivamente applicabile l'art. 76 della sopravvenuta Costituzione, non puo' tuttavia essere precluso alla Corte costituzionale di accertare se il Governo si sia mantenuto entro i limiti della delegazione conferitagli, poiche', ove non fosse, gli atti da esso adottati non avrebbero potuto, e non potrebbero, avere validamente forza di legge formale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte