Sentenza 164/1973 (ECLI:IT:COST:1973:164)
Massima numero 6899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/73 C. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DELEGAZIONI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - OBBLIGO DI AUDIZIONE DEL PARERE (NON VINCOLANTE) DI COMMISSIONE PARLAMENTARE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GOVERNO - NON DETERMINA UN ECCESSO DAI LIMITI MATERIALI DELLA DELEGA.
SENT. 164/73 C. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DELEGAZIONI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - OBBLIGO DI AUDIZIONE DEL PARERE (NON VINCOLANTE) DI COMMISSIONE PARLAMENTARE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GOVERNO - NON DETERMINA UN ECCESSO DAI LIMITI MATERIALI DELLA DELEGA.
Testo
La eventuale omessa audizione del parere della Commissione parlamentare, pur se obbligatoriamente, ma non in modo vincolante, prescritto dalle leggi di delega, non varrebbe ad escludere il rapporto di continenza della normativa dettata dal Governo rispetto all'ambito della materia in ordine alla quale la delega gli era stata concessa.
La eventuale omessa audizione del parere della Commissione parlamentare, pur se obbligatoriamente, ma non in modo vincolante, prescritto dalle leggi di delega, non varrebbe ad escludere il rapporto di continenza della normativa dettata dal Governo rispetto all'ambito della materia in ordine alla quale la delega gli era stata concessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte