Edilizia e urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Tutela del terzo avverso il silenzio della pubblica amministrazione - Necessità di previa istanza sollecitatoria - Possibilità, per il giudice, di dichiarare il mero obbligo di provvedere, ma non il contenuto del provvedimento da adottare in autotutela - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza - Petitum incerto e contraddittorio - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza e petitum incerto e contraddittorio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la denuncia e la dichiarazione di inizio attività (DIA) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, potendo gli interessati sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. Il fatto che nel giudizio a quo sia stata esercitata l'azione di annullamento del diniego - nel quale si è tradotto il positivo riscontro da parte dell'amministrazione della legittimità delle opere - comporta che le questioni sollevate, avendo tutte per presupposto un silenzio dell'amministrazione, sono estranee al thema decidendum del giudizio principale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione ha un petitum incerto e contraddittorio, che oscilla tra una pronuncia caducatoria ed una manipolativa e creativa, in un ambito, quello processuale, notoriamente riservato alla discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2020, n. 7 del 2020, n. 239 del 2019 e n. 45 del 2019; ordinanza n. 250 del 2019).