Sentenza 164/1973 (ECLI:IT:COST:1973:164)
Massima numero 6900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6897  6898  6899  6901


Titolo
SENT. 164/73 D. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DELEGAZIONI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - CONDIZIONI ESSENZIALI DELLA EQUIPARABILITA' DEGLI ATTI EMANATI DAL GOVERNO ALLA LEGGE FORMALE - RIGOROSE CONDIZIONI POSTE DALL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - RISPETTO DEI LIMITI DI MATERIA (E DI TEMPO) DELLA DELEGA - SUFFICIENZA - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL POTERE DELEGATO ULTERIORMENTE STABILITE DALL'ORGANO DELEGANTE - NON NE E' ESSENZIALE L'OSSERVANZA.

Testo
Per le deleghe anteriori alla vigente Costituzione, dovendosi prescindere dalle piu' rigorose condizioni oggi stabilite dall'art. 76, il solo tratto essenziale e logicamente caratterizzante della equiparabilita', in virtu' di delega, di un atto non promanante dagli organi del potere legislativo alla legge formale, sta nel rispetto dei limiti di materia - ed eventualmente ove prefissati, di tempo - della delega medesima, e non anche nell'osservanza di tutte le modalita' di esercizio del potere delegato che, di volta in volta, gli organi deleganti abbiano ritenuto di ulteriormente stabilire.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte