Sentenza 164/1973 (ECLI:IT:COST:1973:164)
Massima numero 6901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6897  6898  6899  6900


Titolo
SENT. 164/73 E. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DELEGAZIONI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - R.D. 21 DICEMBRE 1933, N. 1736, ART. 116 (ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI) E R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 (DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, ETC.) - EMANAZIONE IN CONFORMITA' DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ACCOLTI ANCHE NELL'ORDINAMENTO ANTERIORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate, in riferimento ai principi costituzionali generalmente accolti anche nell'ordinamento anteriore alla Costituzione repubblicana ed all'art. 76 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, recante "disposizione sull'assegno bancario e sull'assegno circolare" e dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  30/12/1923  n. 2814  art. 0  

legge  21/12/1925  n. 2260  art. 0