Sentenza 165/1973 (ECLI:IT:COST:1973:165)
Massima numero 6902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 165/73. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - PESCA MARITTIMA - LEGGE STATALE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 24, E D.P.R. 2 OTTOBRE 1968, N. 1639, ART. 111 - APPLICABILITA' NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FINCHE' QUESTA NON ESERCITI LA PROPRIA COMPETENZA NELLA MATERIA - LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1947, N. 3, ART. 1 - OPERA UNA MERA RECEZIONE FORMALE - NON E' VIOLATO L'ART. 14, LETT. L, DELLO STATUTO REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI REGIONALI DI RECEZIONE - DISTINZIONE - CARATTERE MERAMENTE FORMALE O NORMATIVO SOSTANZIALE - PRESUPPOSTI.
SENT. 165/73. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - PESCA MARITTIMA - LEGGE STATALE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 24, E D.P.R. 2 OTTOBRE 1968, N. 1639, ART. 111 - APPLICABILITA' NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FINCHE' QUESTA NON ESERCITI LA PROPRIA COMPETENZA NELLA MATERIA - LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1947, N. 3, ART. 1 - OPERA UNA MERA RECEZIONE FORMALE - NON E' VIOLATO L'ART. 14, LETT. L, DELLO STATUTO REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI REGIONALI DI RECEZIONE - DISTINZIONE - CARATTERE MERAMENTE FORMALE O NORMATIVO SOSTANZIALE - PRESUPPOSTI.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), sollevata in riferimento all'art. 14 lett. l (competenza esclusiva della Regione in tema di pesca e caccia) dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il d.l. 14 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla costituzione della Regione fino a quando questa non si sia avvalsa della potesta' legislativa ad essa attribuita. La disposizione contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947, con la quale e' stabilito che nel territorio della Regione si applica la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947, fino a quando l'assemblea regionale non abbia diversamente provveduto, devesi considerare una semplice superflua recezione formale e non gia' a contenuto normativo sostanziale. La legge di recezione puo' assumere carattere normativo sostanziale solo quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione, o attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di esercizio di autonoma potesta' legislativa. - cfr. sent. nn. 6/1957, 21/1959, 18/1969 e 148/1971.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), sollevata in riferimento all'art. 14 lett. l (competenza esclusiva della Regione in tema di pesca e caccia) dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il d.l. 14 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla costituzione della Regione fino a quando questa non si sia avvalsa della potesta' legislativa ad essa attribuita. La disposizione contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947, con la quale e' stabilito che nel territorio della Regione si applica la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947, fino a quando l'assemblea regionale non abbia diversamente provveduto, devesi considerare una semplice superflua recezione formale e non gia' a contenuto normativo sostanziale. La legge di recezione puo' assumere carattere normativo sostanziale solo quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione, o attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di esercizio di autonoma potesta' legislativa. - cfr. sent. nn. 6/1957, 21/1959, 18/1969 e 148/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge regionale Sicilia 01/07/1947
n. 3
art. 0